Feder.M.O.T. - 00139 Roma -Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5 -Email: mail@federmot.it -C.F. 97248850584
Fax 0662204955 - Tel. 3384231909
IBAN: IT70Y0200805099000400153153
| Scheda disservizi | Conto Corrente Bancario | Cara Federmot...| Concorsi e ricorsi storici |

L'iscrizione alla FederMOT, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, è gratutita e non sono previsti attualmente contributi annuali. Qualora in futuro si deliberasse di istituire una quota annuale, gli associati dissenzienti potranno recedere dall'associazione nell'anno in cui la quota è istituita; in tal caso ai sensi dell'art. 5 dello Statuto non saranno vincolati al pagamento relativo all'anno in cui la quota è stata istituita.

     
 

Gentili Colleghi,
mi permetto di segnalare alla Vostra attenzione la normativa in tema di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
L'articolo 32 della legge 183/2010 s.m.i prevede, invero, che l’illegittima reiterazione di un termine al contratto di lavoro a tempo determinato debba essere impugnata, stragiudizialmente, nel termine di decadenza di 120 giorni, decorrenti dalla cessazione del contratto di lavoro in contestazione. Sussiste, poi, un ulteriore termine di 180 giorni per ricorrere in giudizio, al fine ottenere la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato e il diritto ad ottenere una indennità ristoratrice del pregiudizio subito, a seguito della illegittima successione dei contratti de quibus.
Tale normativa può, a mio parere, essere invocata anche dai magistrati onorari che hanno subito la illegittima reiterazione del proprio rapporto di servizio “onorario”.
In effetti nelle diffide, predisposte dalla scrivente e che molti Colleghi hanno inviato al Ministero di Giustizia, è stata contestata, al datore di lavoro, la reiterazione indiscriminata e abusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato, in violazione del limite legale di 36 mesi di cui all’art. 5, comma IV bis, del D.lgs. n. 368/2001.
Il termine dell’incarico di magistrato onorario di tribunale è stato, come è noto, più volte prorogato da una successione di interventi legislativi, l'ultimo dei quale fissato alla data del 31 maggio 2016 (art. 1, comma 612 e 613 della legge di stabilità per l’anno 2016 (L. n. 208/2015).
E’ importante, quindi, che i Colleghi decaduti dal proprio incarico, in forza del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, impugnino il termine del 31.05.2016, illegittimamente apposto al rapporto di servizio onorario. Tale impugnativa deve essere, quindi, inoltrata al Ministero di Giustizia, entro 120 giorni dalla cessazione dell’incarico e, quindi, entro il 28.09.2016, evitando, così, di incorrere nella decadenza prevista dalla legge.
In via cautelativa, invito, tuttavia, i magistrati onorari di tribunale, tuttora in servizio, a inoltrare la predetta impugnativa stragiudiziale entro la data del 28.09.2016. In effetti, una interpretazione delle norme citate, a noi sfavorevole, potrebbe indurre a ritenere che il termine di 120 giorni citato decorra, anche per coloro che sono in servizio, dalla cessazione di ogni singolo incarico e, quindi, nel caso di specie, dal 31.05.2016.
L’invio della citata impugnativa può, quindi, spuntare degli argomenti pretestuosi che la controparte potrebbe formulare al fine di conculcare ulteriormente i diritti dei magistrati onorari di tribunale.
Per agevolarVi, ho predisposto un modello di impugnativa dell’illegittimità dei termini in argomento, che allego alla presente.

In ultimo, Vi rappresento, altresì, che sto predisponendo una lettera di riscontro alla nota ministeriale del 12 settembre 2016, di recente diramata dai Capi degli Uffici Giudiziari a tutti i magistrati onorari. Con tale nota, il Ministero di Giustizia - in risposta alle lettere di diffida, predisposta dalla scrivente e inviata da molti colleghi al predetto Dicastero - ha ribadito la presunta insussistenza, con riferimento ai magistrati onorari, dei presupposti fondanti il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Vi permetto di evidenziare, sin d’ora, che il Ministero – nell’esprimere il proprio convincimento- ha richiamato copiosa giurisprudenza nazionale e, tuttavia, ha totalmente ignorato l’esistenza del diritto comunitario che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato, pur espressamente richiamato nelle predette diffide e a cui il diritto interno deve conformarsi.
Saluti.
Maria Paola Di Nicola

 
     
 
Impugnazione (DOC)