Gentili
Colleghi,
mi permetto di segnalare alla Vostra attenzione la normativa in tema
di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
L'articolo 32 della legge 183/2010 s.m.i prevede, invero, che l’illegittima
reiterazione di un termine al contratto di lavoro a tempo determinato
debba essere impugnata, stragiudizialmente, nel termine di decadenza
di 120 giorni, decorrenti dalla cessazione del contratto di lavoro in
contestazione. Sussiste, poi, un ulteriore termine di 180 giorni per
ricorrere in giudizio, al fine ottenere la conversione del contratto
in contratto a tempo indeterminato e il diritto ad ottenere una indennità
ristoratrice del pregiudizio subito, a seguito della illegittima successione
dei contratti de quibus.
Tale normativa può, a mio parere, essere invocata anche dai magistrati
onorari che hanno subito la illegittima reiterazione del proprio rapporto
di servizio “onorario”.
In effetti nelle diffide, predisposte dalla scrivente e che molti Colleghi
hanno inviato al Ministero di Giustizia, è stata contestata,
al datore di lavoro, la reiterazione indiscriminata e abusiva di rapporti
di lavoro a tempo determinato, in violazione del limite legale di 36
mesi di cui all’art. 5, comma IV bis, del D.lgs. n. 368/2001.
Il termine dell’incarico di magistrato onorario di tribunale è
stato, come è noto, più volte prorogato da una successione
di interventi legislativi, l'ultimo dei quale fissato alla data del
31 maggio 2016 (art. 1, comma 612 e 613 della legge di stabilità
per l’anno 2016 (L. n. 208/2015).
E’ importante, quindi, che i Colleghi decaduti dal proprio incarico,
in forza del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, impugnino
il termine del 31.05.2016, illegittimamente apposto al rapporto di servizio
onorario. Tale impugnativa deve essere, quindi, inoltrata al Ministero
di Giustizia, entro 120 giorni dalla cessazione dell’incarico
e, quindi, entro il 28.09.2016, evitando, così, di incorrere
nella decadenza prevista dalla legge.
In via cautelativa, invito, tuttavia, i magistrati onorari di tribunale,
tuttora in servizio, a inoltrare la predetta impugnativa stragiudiziale
entro la data del 28.09.2016. In effetti, una interpretazione delle
norme citate, a noi sfavorevole, potrebbe indurre a ritenere che il
termine di 120 giorni citato decorra, anche per coloro che sono in servizio,
dalla cessazione di ogni singolo incarico e, quindi, nel caso di specie,
dal 31.05.2016.
L’invio della citata impugnativa può, quindi, spuntare
degli argomenti pretestuosi che la controparte potrebbe formulare al
fine di conculcare ulteriormente i diritti dei magistrati onorari di
tribunale.
Per agevolarVi, ho predisposto un modello di impugnativa dell’illegittimità
dei termini in argomento, che allego alla presente.
In ultimo, Vi rappresento, altresì, che sto predisponendo una
lettera di riscontro alla nota ministeriale del 12 settembre 2016, di
recente diramata dai Capi degli Uffici Giudiziari a tutti i magistrati
onorari. Con tale nota, il Ministero di Giustizia - in risposta alle
lettere di diffida, predisposta dalla scrivente e inviata da molti colleghi
al predetto Dicastero - ha ribadito la presunta insussistenza, con riferimento
ai magistrati onorari, dei presupposti fondanti il riconoscimento di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Vi permetto di evidenziare, sin d’ora, che il Ministero –
nell’esprimere il proprio convincimento- ha richiamato copiosa
giurisprudenza nazionale e, tuttavia, ha totalmente ignorato l’esistenza
del diritto comunitario che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato,
pur espressamente richiamato nelle predette diffide e a cui il diritto
interno deve conformarsi.
Saluti.
Maria Paola Di Nicola